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Sez. L, Sentenza n. 20079 del 21/07/2008 (Rv. 604303 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - SVOLGIMENTO | Enti pubblici non economici - Qualifiche - Stipulazione del c.c.n.l. di comparto del 16 febbraio 1999 e del contratto collettivo integrativo dei singoli enti - Individuazione delle nuove aree di inquadramento, dei nuovi profili professionali e ricollocazione di quelli precedenti - Demansionamento - Parametro di valutazione - Indicazioni contenute nella contrattazione collettiva - Fonte esclusiva - Dipendente già inquadrato nella IX qualifica funzionale - Inserimento nell'area C, posizione C4 - Esclusione di alcune mansioni di particolare valore professionale - Riserva ad una diversa categoria di dipendenti inquadrati nella medesima area e posizione - Asserito demansionamento - Insussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604303-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - SVOLGIMENTO

In materia di pubblico impiego privatizzato, le qualifiche funzionali previste dal d.P.R. n. 285 del 1988 per il personale degli enti pubblici non economici sono divenute inapplicabili a seguito della stipulazione - in attuazione dell'art. 72 del d.lgs. n. 29 del 1993 (successivamente trasfuso nell'art. 69 del d.lgs. 165 del 2001) - del c.c.n.l. 16 febbraio 1999 di comparto, le cui disposizioni, unitamente a quelle del contratto collettivo integrativo degli enti, hanno individuato i nuovi equivalenti profili professionali e ridefinito e ricollocato quelli preesistenti nell'ambito delle nuove aree di inquadramento e costituiscono la fonte esclusiva per valutare se un dipendente abbia subito o meno un demansionamento; ne consegue che, con riguardo ai dipendenti (nella specie dell'INAIL), già inquadrati, al momento dell'entrata in vigore del citato c.c.n.l., nella ex IX qualifica funzionale e, nell'ambito del contratto di comparto, nell'area C, posizione C4, una volta verificata la congruità tra la declaratoria di area, il profilo e la specifica posizione interna assegnata al dipendente, va esclusa la dequalificazione ove talune mansioni di particolare valore professionale (esercizio di funzioni vicarie, di direzione di uffici di particolare importanza, di studio, ricerca, ispezione e vigilanza) siano state riservate dalla medesima fonte collettiva ad una diversa categoria di dipendenti - quali quelli ex art. 15 della legge n. 88 del 1989 - che, pur inquadrata nella medesima posizione C4, risulti destinataria di specifiche clausole di salvaguardia di fonte legislativa (art. 69, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, corrispondente alla previsione di cui all'art. 72 del d.lgs. n. 29 del 1993) e collettiva (art. 13 del c.c.n.l. di comparto).

Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 15, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 56 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 72, Decreto Legisl. 31/03/2001 num. 165 art. 52, Decreto Legisl. 31/03/2001 num. 165 art. 69 CORTE COST., DPR 01/03/1988 num. 285, Contr. Coll. 16/02/1999 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)