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Sez. L, Sentenza n. 29827 del 19/12/2008 (Rv. 606164 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - SVOLGIMENTO | Enti pubblici non economici - Qualifiche - Stipulazione del c.c.n.l. di comparto - Individuazione delle nuove aree d'inquadramento, dei nuovi profili professionali e ridefinizione di quelli precedenti - Fonte esclusiva di valutazione della congruità delle mansioni assegnate - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606164-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - SVOLGIMENTO

In materia di pubblico impiego privatizzato, le qualifiche funzionali previste per il personale degli enti pubblici non economici sono divenute inapplicabili a seguito della stipulazione - in attuazione dell'art. 72 del d.lgs. n. 29 del 1993 (successivamente trasfuso nell'art. 69 del d.lgs. 165 del 2001) - del c.c.n.l. di comparto, le cui disposizioni individuano i nuovi equivalenti profili professionali e ridefiniscono quelli preesistenti nell'ambito delle nuove aree di inquadramento, costituendo la fonte esclusiva per valutare se un dipendente abbia, o meno, svolto mansioni diverse dalla qualifica. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza, che aveva ritenuto che le mansioni assegnate ad una dipendente di una U.S.L., già inquadrata come coordinatore di 7° livello, pur riferite alla responsabilità di un'unità organizzativa complessa, fossero sussumibili nella nuova declaratoria contrattuale categoria D, livello economico S, riconosciuta dall'amministrazione, e non nella qualifica superiore invocata).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 25 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/2001 num. 165 art. 52, DPR 20/12/1979 num. 761 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)