Sez. 1, Sentenza n. 3137 del 14/03/1992 (Rv. 476266 - 01)
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - In genere | Inammissibilità - Limitazione alla ipotesi di opposizione tardiva - Esclusione - Ricorso - Deposito - Irritualità - Conseguenza - Opposizione - Inammissibilità - Declaratoria - Legittimità - Provvedimento - Natura.
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - In genere
In tema di opposizione contro il provvedimento irrogativo di sanzione amministrativa, l'art. 23 primo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689, ove dispone che il pretore ne dichiara con ordinanza (impugnabile in cassazione) l'inammissibilità, quando risulti tardiva, mira ad assicurare un immediato controllo sul rispetto del termine per detta opposizione, al fine di evitare l'apertura del dibattito se il termine stesso non sia stato osservato, ma non esclude la configurabilità delle altre ipotesi d'inammissibilità, secondo le norme generali del rito contenzioso (nella specie, quella discendente dalla irritualità del deposito), che restano pregiudizialmente rilevabili in sede di decisione sull'opposizione.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)