Sez. 3, Sentenza n. 20545 del 20/10/2004 (Rv. 577778 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Ammissibilità - Limiti - Ordinanze ingiunzione per violazione di norme depenalizzate - Fattispecie relativa a violazione di convenzioni tra privato ed ente locale - Applicabilità - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE
La disciplina prevista dagli artt. 22 e 23 legge n. 689 del 1981 Non è applicabile all'opposizione proposta contro cartella esattoriale di pagamento per sanzioni derivanti dalla violazione di convenzioni intercorse tra privati ed enti comunali, detta opposizione non è pertanto soggetta alla verifica pregiudiziale della sua tempestività di cui al primo comma dell'art. 23 legge cit., ma deve essere decisa dal giudice competente nelle forme del processo ordinario di cognizione.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)