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Sez. 1, Sentenza n. 2072 del 22/06/1972 (Rv. 359272 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - APPLICABILITA SUL RAPPORTO TRIBUTARIO IN CONTESTAZIONE - EFFICACIA SUL DEBITO D'IMPOSTA NON PAGATO ALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA. *
Stato
decisa il 1972-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359272-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - APPLICABILITA SUL RAPPORTO TRIBUTARIO IN CONTESTAZIONE - EFFICACIA SUL DEBITO D'IMPOSTA NON PAGATO ALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA. *

La sentenza della Corte costituzionale 23 maggio 1966 n 44, che ha dichiarata l'illegittimita costituzionale dell'art 25, comma secondo, della legge 5 marzo 1963 n 246, esplica i suoi effetti sul rapporto tributario sorto in base alla norma dichiarata illegittima solo in quanto tuttora in contestazione, o, se gia definito, solo sulla parte del debito tributario che debba essere ancora soddisfatto al momento della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale. (V 2107'71, mass n 352822; 3823'69, mass n 344143).*

Riferimenti normativi: Legge 05/03/1963 num. 246 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)