Sez. 1, Sentenza n. 3822 del 25/11/1969 (Rv. 344143 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - ART 25 DELLA LEGGE N 246 DEL 1963 - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - EFFETTI - RATE D'IMPOSTA NON ANCORA SCADUTE E, COMUNQUE, NON ANCORA PAGATE ENTRO LA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - OBBLIGO DI PAGAMENTO - INSUSSISTENZA - RATE PAGATE DOPO TALE DATA - RIPETIBILITA RATE PAGATE PRIMA DI TALE DATA - IRRIPETIBILITA - PRESUPPOSTI.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - ART 25 DELLA LEGGE N 246 DEL 1963 - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - EFFETTI - RATE D'IMPOSTA NON ANCORA SCADUTE E, COMUNQUE, NON ANCORA PAGATE ENTRO LA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - OBBLIGO DI PAGAMENTO - INSUSSISTENZA - RATE PAGATE DOPO TALE DATA - RIPETIBILITA RATE PAGATE PRIMA DI TALE DATA - IRRIPETIBILITA - PRESUPPOSTI.*
In base ai principi insiti negli articoli 136 della Costituzione e 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la sentenza della Corte costituzionale 23 maggio 1966, n 44, che ha dichiarato l'illegittimita costituzionale dell'art 25, secondo comma, della legge 5 marzo 1963, n 246 (attributivo, per alcune categorie di comuni, del potere di applicare l'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili a carico di coloro che avessero alienato aree entro il decennio anteriore all'entrata in vigore della legge), esplica i suoi effetti sul rapporto tributario sorto in base alla norma dichiarata illegittima, nel senso che, ancorche iscritto a ruolo, non sono piu dovute le rate d'imposta non ancora scadute, e, comunque, non ancora soddisfatte entro il giorno della pubblicazione della sentenza medesima nella Gazzetta ufficiale e, se pagate successivamente, tali rate sono ripetibili con l'Azione di ripetizione d'indebito soggetta al termine ordinario di prescrizione. La sentenza stessa non esplica, invece, alcun effetto rispetto al pagamento del tributo, o delle rate d'imposta, che sia gia avvenuto entro la data predetta in conformita d'accertamento divenuto definitivo - a seguito di concordato tributario o altrimenti - alla data stessa, per non avere il contribuente esperito contro l'accertamento medesimo i rimedi giurisdizionali con l'osservanza dei presupposti processuali e dei termini di decadenza propri del processo tributario (art. 285, primo e terzo comma, tu del 1931, sulla finanza locale).*
Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Costituzione art. 136, Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 285 CORTE COST., Legge 05/03/1963 num. 246 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)