Sez. 1, Sentenza n. 9737 del 26/09/1990 (Rv. 469355 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - IN GENERE - OPERAZIONI DI LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ IN CORRELAZIONI E POSIZIONI DI DIRITTO SOGGETTIVO - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - IN GENERE - OPERAZIONI DI LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ IN CORRELAZIONI E POSIZIONI DI DIRITTO SOGGETTIVO - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*
A differenza dei provvedimenti del giudice delegato al fallimento in tema di operazioni di liquidazione dell'attivo, ivi compreso quello che dispone la vendita con incanto, che hanno carattere ordinatorio, i provvedimenti resi dal tribunale fallimentare, su reclamo avverso i detti decreti, per risolvere contestazioni insorte sulla legittimità di tali operazioni in correlazione a posizioni di diritto soggettivo, assumono carattere decisorio, oltre che definitivo, e sono, pertanto, impugnabili con ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 cost.. Pertanto deve riconoscersi carattere decisorio al provvedimento del tribunale fallimentare in ordine al reclamo di un creditore ipotecario, che abbia chiesto la sospensione della vendita con incanto e la revoca del relativo provvedimento del giudice delegato deducendo il diritto (nella specie, ex art. 30 del R.d. 29 luglio 1927 n. 1443), ad assumere in via esclusiva quale creditore ipotecario l'iniziativa della procedura liquidatoria della società titolare di concessione mineraria per la captazione di acque minerali, con conseguente contestazione del potere degli organi della procedura di provvedere alla vendita delle attività inventariate. (V 2649/82, mass n 420520; (Conf 2252/85, mass n 440140, sulla prima parte; (Conf 4869/81, mass n 415591, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 23 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 23 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 104, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 104, Legge Falliment. art. 105, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 105, Legge Falliment. art. 106, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 106, Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108, Regio Decr. 29/07/1927 num. 1443 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)