Sez. 1, Sentenza n. 2649 del 28/04/1982 (Rv. 420520 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE - DECRETO DI VENDITA DEL GIUDICE DELEGATO - RECLAMO AL TRIBUNALE DEDUCENTE LA INDISPONIBILITÀ DEI BENI E TENDENTE ALLA SOSPENSIONE DELLA VENDITA - PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - INAMMISSIBILITÀ.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE - DECRETO DI VENDITA DEL GIUDICE DELEGATO - RECLAMO AL TRIBUNALE DEDUCENTE LA INDISPONIBILITÀ DEI BENI E TENDENTE ALLA SOSPENSIONE DELLA VENDITA - PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - INAMMISSIBILITÀ.*
Qualora, avverso il decreto del giudice delegato, dispositivo della vendita di beni acquisiti al fallimento, il fallito, con reclamo al tribunale, deduca l'indisponibilità in Sede concorsuale dei beni medesimi (nella specie, perché appartenenti al Demanio dello stato ed inoltre oggetto di donazione investita da Azione di riduzione da parte degli eredi del donante), non al fine di far valere posizioni di diritto soggettivo, assertivamente pregiudicate da detto decreto, ma al limitato scopo di conseguire la sospensione della vendita medesima, il provvedimento, con il quale il tribunale statuisce su tale reclamo, ha natura ordinatoria e non decisoria, in quanto non risolve una controversia fra parti contrapposte, con pronuncia idonea ad assumere autorità di giudicato, ma incide esclusivamente sullo svolgimento della liquidazione fallimentare, e, pertanto, non è impugnabile con ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 23 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 23 CORTE COST., Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)