Sez. L, Sentenza n. 1260 del 07/04/1975 (Rv. 374735 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - INDENNITA DI BUONUSCITA - REGOLAMENTAZIONE - CONTRATTI COLLETTIVI - LEGITTIMITA - PERIODO DI AVVENTIZIATO - DISCIPLINA - CONTRATTO COLLETTIVO DEL 29 NOVEMBRE 1950 - VALIDITA.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - INDENNITA DI BUONUSCITA - REGOLAMENTAZIONE - CONTRATTI COLLETTIVI - LEGITTIMITA - PERIODO DI AVVENTIZIATO - DISCIPLINA - CONTRATTO COLLETTIVO DEL 29 NOVEMBRE 1950 - VALIDITA.*
L'indennita di buonuscita per i ferrotramvieri trova la sua fonte e regolamentazione nelle clausole contrattuali degli accordi collettivi, quale esplicazione dell'autonomia riconosciuta alle parti dall'art 1 del RD 8 gennaio 1931 n 148 (attribuente alle associazioni sindacali il potere di stabilire le paghe, gli stipendi, le competenze accessorie ed ogni altra indennita fissa); ne consegue la validita dell'accordo collettivo del 29 novembre 1950 nel punto in cui consente di regolare le spettanze del dipendente, ivi compresa l'indennita in questione, per il periodo di lavoro prestato prima del passaggio in ruolo, mediante versamento all'INPS degli otto noni della somma occorrente al riscatto previdenziale del periodo stesso. (V 588/74, mass n 368372).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST., Contr. Coll. 19/02/1948 num. 12, Contr. Coll. 29/11/1950
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)