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Sez. 2, Sentenza n. 588 del 02/03/1974 (Rv. 368372 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA DI BUONUSCITA - DETERMINAZIONE - CRITERI - NORMATIVA APPLICABILE - INTERPRETAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1974-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368372-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA DI BUONUSCITA - DETERMINAZIONE - CRITERI - NORMATIVA APPLICABILE - INTERPRETAZIONE - CRITERI.*

L'indennita di buonuscita per i ferrotramvieri trova la sua fonte normativa nelle norme contrattuali contenute negli accordi collettivi del 1948 e del 1946 e precisamente nell'art 12, terzo comma, dell'accordo 19 febbraio 1948 che richiama, per il computo della retribuzione mensile da porre a base dell'indennita, l'art 7, secondo comma, dello accordo 23 novembre 1946. Tali accordi collettivi in materia di retribuzione costituiscono un'esplicazione dell'autonomia contrattuale, che e riconosciuta, nel rapporto di lavoro ferrotramviario, dal RD 8 gennaio 1931 n 148, il cui articolo uno attribuisce alle associazioni sindacali di stabilire contrattualmente le paghe, stipendi, competenze accessorie ed ogni altra indennita fissa o temporanea del personale. L'interpretazione delle dette norme contrattuali deve essere condotta in base ai principi stabiliti dagli artt 1362 e segg cod civ, esaminando le pattuizioni nel loro insieme per stabilire quale sia stata la comune intenzione delle parti. (Conf 1137'72, mass n 357578).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Legge 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST., Contr. Coll. 23/11/1946 num. 7, Contr. Coll. 19/02/1948 num. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)