Sez. 1, Sentenza n. 2244 del 04/07/1968 (Rv. 334503 - 01)
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO - LIQUIDAZIONE DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - NORME DI COMUNE ESPERIENZA - APPLICABILITA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO - LIQUIDAZIONE DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - NORME DI COMUNE ESPERIENZA - APPLICABILITA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
In Mancanza di norme particolari che limitino il potere del Presidente del tribunale relativo alla liquidazione del compenso degli arbitri ai sensi dell'art. 814 cod. proc. civ., detto magistrato emette la sua pronuncia in base a norme di comune esperienza la cui valutazione, se correttamente e congruamente motivata, non e sindacabile in Cassazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)