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Sez. 2, Sentenza n. 21 del 06/01/1982 (Rv. 417706 - 01)

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO - LIQUIDAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO ALLA TARIFFA PROFESSIONALE DEGLI AVVOCATI - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-01-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417706-01

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO - LIQUIDAZIONE - CRITERI - RIFERIMENTO ALLA TARIFFA PROFESSIONALE DEGLI AVVOCATI - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

Nella liquidazione del compenso agli arbitri, ai sensi dell'art. 814, secondo comma, cod. proc. civ., il Presidente del tribunale, in Mancanza di norme particolari limitative del relativo potere, deve necessariamente ricorrere a criteri equitativi di valutazione, considerando l'oggetto della controversia, la natura ed entità dei compiti attribuiti agli arbitri e l'importanza dell'opera svolta da costoro, nonché l'assimilabilità del rapporto tra i medesimi e le parti ad un rapporto di prestazione d'opera intellettuale, con la conseguenza che il riferimento a tariffe professionali è ammissibile solo allo scopo di desumerne parametri utili per una esatta Determinazione del compenso dovuto e che, pertanto, in materia non possono trovare applicazione, con valore normativo, le Disposizioni della tariffa professionale degli avvocati. (V 815/75, mass n 374190; (V 2244/68, mass nn 334503 e 334505).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)