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Sez. 1, Sentenza n. 2195 del 28/01/2009 (Rv. 606508 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Pluralità di domande dipendenti da un'unica "causa petendi" - Cumulo - Conseguenze - Danno non patrimoniale risarcibile - Unicità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606508-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, lo stato d'animo di ansia ed il patema, in cui si sostanzia il danno non patrimoniale risarcibile, concreta un evento unico, in quanto riferibile alla durata di uno stesso processo, mentre il valore dell'oggetto, la cosiddetta posta in gioco, sia esso correlato ad un unico "petitum" o effetto di cumulo tra più domande, può solo influire sull'entità dell'indennizzo; ne discende che il frazionamento di un credito dipendente da un'unica "causa petendi" in più domande dà solo adito al fenomeno del cumulo, ma lascia salva l'unicità della posizione soggettiva esaminabile sotto il profilo dell'equa riparazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 6 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)