diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 6185 del 16/01/2026 Cc. (dep. 16/02/2026) Rv. 289396-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - IN GENERE | Interdizione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio - Interrogatorio di garanzia preliminare ex art. 289, comma 2, cod. proc. pen. - Successivo deposito, da parte del pubblico ministero, di ulteriori atti di indagine - Nuovo interrogatorio - Necessità - Sussistenza - Omissione - Conseguenze - Decisività degli atti sopravvenuti - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2026-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289396-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - IN GENERE

L'interrogatorio di garanzia preliminare all'emissione della misura dell'interdizione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, di cui all'art. 289, comma 2, cod. proc. pen., dev'essere preceduto dal deposito della totalità degli atti posti a fondamento della richiesta cautelare, sicché, nel caso in cui il pubblico ministero deposita, dopo il suo espletamento, ulteriori atti di indagine, il giudice è tenuto, a prescindere dalla decisività degli elementi sopravvenuti, a

procedere a un nuovo interrogatorio, la cui omissione determina, ai sensi del combinato disposto degli artt. 292, comma 3-bis, e 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., la nullità della misura per violazione del diritto di difesa.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 289 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 3, Legge 09/08/2024 num. 114 art. 2 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)