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Sez. 5, Sentenza n. 25755 del 05/12/2014 (Rv. 633814 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE | Autovetture usate - Regime fiscale agevolato - Illegittima applicazione in difetto dei presupposti di legge - Responsabilità del cessionario per l'obbligazione tributaria derivante dal fatto illecito del cedente o di terzi - "Buona fede" dell'operatore economico - Interpretazione offerta dalla giurisprudenza comunitaria - Presupposti - Onere della prova.
Stato
decisa il 2014-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633814-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE

In tema di IVA e con riferimento alla fruizione del regime del margine di utile di cui all'art. 36 del d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, su operazioni di acquisto di autoveicoli usati forniti da soggetti comunitari a rivenditori nazionali, l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che ne giustificano l'operatività incombe sul contribuente cessionario, il quale è tenuto a verificare"ex ante", alla luce della giurisprudenza comunitaria, la correttezza fiscale dell'operazione, anche con riferimento al presupposto della indeducibilità dell'IVA "a monte" da parte del soggetto cedente (nella specie, assoggettata ad imposta ordinaria). L'affidamento ingenerato dalle dichiarazioni rese a tale riguardo dal cedente va correlato al dovere di diligenza dell'operatore, sicché la buona fede del cessionario, onerato della relativa prova, va esclusa laddove non siano adottate tutte le misure ragionevolmente esigibili per escludere una frode fiscale o in caso di diretta conoscenza di quest'ultima.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/02/1995 num. 41 art. 36, Legge 22/03/1995 num. 85 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)