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Sez. 5, Sentenza n. 17232 del 12/07/2013 (Rv. 627270 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE | Regime del margine di utile di cui all'art. 36 del d.l. n. 41 del 1995 - Natura - Oneri del contribuente - Oggetto - Conseguenze in ipotesi di inadempimento.
Stato
decisa il 2013-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627270-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE

In tema di IVA, il regime del margine di utile di cui all'art. 36 del d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, introdotto ai fini di escludere fenomeni di reiterata imposizione, nella specie in occasione di cessioni successive alla prima uscita dal circuito commerciale di autoveicoli, é speciale e derogatorio rispetto all'ordinario regime impositivo riguardante gli acquisti intracomunitari, ma presuppone una serie di adempimenti a carico del contribuente, in mancanza dei quali non può procedersi alla determinazione dell'imposta. In particolare, deve risultare che il mezzo sia stato acquistato dal cedente senza applicazione dell'IVA né sua detrazione a monte. Ne consegue che mentre eventuali omissioni o inesattezze nelle annotazioni dei registri di cui all'art. 38, comma quinto, del citato d.l., comportano solo l'irrogazione di specifiche sanzioni, la totale mancanza delle scritture contabili esclude l'operatività del predetto regime, non consentendone il controllo dei presupposti.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/02/1995 num. 41 art. 36, Decreto Legge 23/02/1995 num. 41 art. 38, Legge 22/03/1995 num. 85 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)