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Sez. 1, Sentenza n. 4399 del 10/07/1980 (Rv. 408272 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - AMMISSIBILITA DELL'AZIONE - EFFETTI - INTRODUZIONE DI UNA AZIONE IMPRESCRITTIBILE ED ESPERIBILE ANCHE DAL FIGLIO ADULTERINO - CONTRASTO DELL'ART 274 COD CIV CON GLI ARTT 30, TERZO E QUARTO COMMA, E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408272-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - AMMISSIBILITA DELL'AZIONE - EFFETTI - INTRODUZIONE DI UNA AZIONE IMPRESCRITTIBILE ED ESPERIBILE ANCHE DAL FIGLIO ADULTERINO - CONTRASTO DELL'ART 274 COD CIV CON GLI ARTT 30, TERZO E QUARTO COMMA, E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE.*

In tema di dichiarazione giudiziale di paternita o maternita naturale, l'art 274 cod civ, il quale, in caso di pronuncia di ammissibilita dell'istanza, consente l'introduzione di un'Azione imprescrittibile, riguardo al figlio, con ampi mezzi di prova, nonche esperibile anche dal figlio adulterino, manifestamente non si pone in contrasto con gli artt 30, terzo e quarto comma, e 24 della Costituzione, sotto il profilo della lesione dei diritti dei membri della famiglia legittima e delle loro possibilita di difesa, tenuto conto che le scelte operate in materia dal legislatore ordinario, in attuazione del compito espressamente conferito dal citato art 30 della Costituzione, si traducono in un adeguato contemperamento degli interessi dell'istante rispetto a quelli della famiglia legittima, fra i cui diritti non puo comprendersi quello di escludere che altri esseri umani acquistino il medesimo status, e che la imprescrittibilita dell'Azione, determinando per entrambe le parti una difficolta di approntamento di mezzi di prova, puo dare luogo a meri inconvenienti di fatto, non incidenti sulla garanzia del diritto di difesa. (V 97/79, Corte cost).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 30, Cod. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)