diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3298 del 03/05/1988 (Rv. 458704 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ - IN GENERE - ESPERIBILITÀ IN RELAZIONE A FIGLIO ADULTERINO NATO PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 151 DEL 1975 - CONTRASTO CON L'ART. 30, TERZO COMMA, COST. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458704-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ - IN GENERE - ESPERIBILITÀ IN RELAZIONE A FIGLIO ADULTERINO NATO PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 151 DEL 1975 - CONTRASTO CON L'ART. 30, TERZO COMMA, COST. - ESCLUSIONE.*

L'esperibilità dell'Azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale del figlio adulterino, ancorché NATO prima dell'entrata in vigore della legge 19 maggio 1975 n. 151, ai sensi dell'art. 269 primo comma cod. civ., nel testo fissato da detta legge, nonché della disposizione transitoria di cui all'art. 232 della legge medesima, manifestamente non implica un contrasto con l'art. 30 terzo comma della Costituzione, vertendosi in tema di scelte del legislatore ordinario che non ledono i diritti della famiglia legittima, ma esprimono un contemperamento dei suoi interessi con quelli del figlio naturale. (V 1980/87, mass n 451276; (V 4399/80, mass n 408272).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 30, Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 232

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)