Sez. 3, Ordinanza n. 756 del 12/01/2025 (Rv. 673652-01)
NOTARIATO - ATTO PUBBLICO NOTARILE - PROCESSO DI FORMAZIONE - ACCERTAMENTI PERSONALI | Atto pubblico - Accertamento dell’identità personale delle parti - Conoscenza diretta da parte di due fidefacenti - Necessità che siano anche testimoni - Esclusione.
NOTARIATO - ATTO PUBBLICO NOTARILE - PROCESSO DI FORMAZIONE - ACCERTAMENTI PERSONALI
Ai fini dell'accertamento dell'identità personale delle parti di un atto pubblico, il notaio può avvalersi dei cosiddetti fidefacenti, di cui all'art. 49, comma 2, della l. n. 83 del 1913 (l.notarile), e, cioè, di persone che hanno conoscenza diretta dei comparenti e che non necessariamente devono ricoprire anche il ruolo di testimoni dell'atto medesimo.
Legge 16/02/1913 num. 89 art. 49 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)