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Sez. 3 - , Ordinanza n. 29321 del 07/12/2017 (Rv. 646654 - 01)

NOTARIATO - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE | Art. 49 della l. notarile (nel testo fissato dalla l. n. 333 del 1976) - Acquisizione da parte del notaio della certezza dell'identità del sottoscrittore nel momento della attestazione - Convincimento del notaio sulla base di elementi idonei secondo la diligenza professionale - Formazione tramite presunzione - Ammissibilità - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646654-01

NOTARIATO - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

L’art. 49 della l. notarile (nel testo fissato dall’art. 1 della l. n. 333 del 1976) secondo il quale il notaio deve essere certo della identità personale delle parti e può raggiungere tale certezza, anche al momento dell’attestazione, con la valutazione di "tutti gli elementi" atti a formare il suo convincimento, contemplando, in caso contrario, il ricorso a due fidefacienti da lui conosciuti, va interpretato nel senso che il professionista, nell’attestare l’identità personale delle parti, deve trovarsi in uno stato soggettivo di certezza intorno a tale identità, conseguibile, senza la necessaria pregressa conoscenza personale delle parti stesse, attraverso le regole di diligenza, prudenza e perizia professionale e sulla base di qualsiasi elemento astrattamente idoneo a formare tale convincimento, anche di natura presuntiva, purché, in quest'ultimo caso, si tratti di presunzioni gravi, precise e concordanti; l'accertamento relativo è demandato al giudice del merito, il cui giudizio è incensurabile in cassazione se motivato in maniera congrua e logica.(Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto non congruamente motivata la decisione impugnata che aveva ritenuto assolti gli obblighi incombenti in capo al notaio per essersi lo stesso limitato ad esaminare i documenti di identità, facendo affidamento sull’interesse della Banca alla stipula del mutuo e sul significativo rapporto di fiducia tra la medesima e l’acquirente, ed a verificare l’esistenza di una procura speciale a vendere, rivelatasi poi falsa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Pen. art. 479, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 49, Legge 10/05/1976 num. 333 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)