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Sez. U, Sentenza n. 9595 del 15/11/1994 (Rv. 488599 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana - Decisioni - Ricorso per cassazione - Denunzia di difetto di giurisdizione per irregolare composizione dell'organo - Onere probatorio del ricorrente - Oggetto.
Stato
decisa il 1994-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488599-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE

In tema di ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, la denunzia di difetto di giurisdizione sotto il profilo della irregolare composizione dell'organo, per la partecipazione di membri non togati il cui mandato era scaduto, postula che il ricorrente indichi nominativamente detti membri e dimostri il concreto verificarsi dell'indicata situazione, tenuto conto che il decreto presidenziale di nomina dei componenti, ancorché pubblicato nella gazzetta ufficiale, integra un provvedimento formalmente e sostanzialmente amministrativo, la cui conoscenza, pertanto, non rientra tra i doveri di ufficio del giudice.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/05/1948 num. 654 art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Decreto Legge 06/05/1948 num. 654 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)