Sez. U, Sentenza n. 5422 del 17/10/1979 (Rv. 402003 - 01)
SICILIA - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - IN GENERE - IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELL'ORGANO PER LA PARTECIPAZIONE DI MEMBRI RICONFERMATI SU DESIGNAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE - RICORSO PER CASSAZIONE PER DIFETTO DI GIURISDIZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE NOMINATIVA DEI MEMBRI E DIMOSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE SOGGETTIVA DENUNCIATA - NECESSITA.*
SICILIA - CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - IN GENERE - IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELL'ORGANO PER LA PARTECIPAZIONE DI MEMBRI RICONFERMATI SU DESIGNAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE - RICORSO PER CASSAZIONE PER DIFETTO DI GIURISDIZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE NOMINATIVA DEI MEMBRI E DIMOSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE SOGGETTIVA DENUNCIATA - NECESSITA.*
In Sede di ricorso per Cassazione avverso decisione del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, la denuncia di difetto di giurisdizione, sotto il profilo dell'irregolare composizione dell'organo giudicante per la partecipazione di membri riconfermati su designazione della giunta regionale (sentenza della Corte costituzionale n 25 del 22 gennaio 1976, dichiarativa dell'illegittimita dell'art 3 secondo comma del DL 6 maggio 1948 n 654), postula che il ricorrente indichi nominativamente detti membri e dimostri il concreto verificarsi dell'indicata situazione, tenuto conto che il decreto presidenziale di nomina dei componenti del consiglio, ancorche pubblicato nella Gazzetta ufficiale, integra un provvedimento formalmente e sostanzialmente amministrativo, la cui conoscenza, pertanto, non rientra fra i doveri d'ufficio del giudice. (V 1742/76, mass n 380512; (V 2233/75, mass n 376026).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Decreto Legge 06/05/1948 num. 654 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 06/05/1948 num. 654 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)