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Sez. 3 - , Ordinanza n. 26901 del 20/09/2023 (Rv. 669054 - 02)

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE | Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669054-02

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE

Il criterio di riferimento per il giudice, nell'esercizio del potere di riduzione della penale, non è la valutazione della prestazione in sé astrattamente considerata, ma l'interesse che la parte ha, secondo le circostanze, all'adempimento di essa, tenendo conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della sua effettiva incidenza sulla situazione contrattuale concreta. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che non aveva valutato se potesse considerarsi giustificata, alla luce dell'interesse del creditore, una penale comportante il pagamento di una somma pari alla metà del valore del contratto anche per un solo giorno di ritardo nell'adempimento).

Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1384

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)