Sez. 1, Sentenza n. 969 del 30/01/1998 (Rv. 512086 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Nel caso di coesistenza del fallimento della società e di quello dei soci illimitatamente responsabili - Revocatoria degli atti di disposizione del socio - Legittimazione attiva - Anche del curatore del fallimento sociale - Sussistenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE
Nel quadro della giuridica coesistenza del fallimento della società e dei conseguenziali fallimenti dei soci illimitatamente responsabili, la legittimazione all'esercizio dell'azione revocatoria contro atti di disposizione compiuti dal socio va riconosciuta, oltre che al curatore del fallimento personale, anche al curatore del fallimento sociale, in considerazione dell'interesse correlato agli effetti positivi che, ai fini del soddisfacimento dei creditori sociali, è destinato a produrre l'incremento del patrimonio personale del socio.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 147 CORTE COST., Legge Falliment. art. 148, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 148
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)