Sez. 1, Sentenza n. 9595 del 27/06/1984 Ud. (dep. 06/11/1984) Rv. 166505 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - NEL DIBATTIMENTO - AMMISSIONE - PERIZIA PSICHIATRICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
PROVA PENALE - PERIZIA - NEL DIBATTIMENTO - AMMISSIONE - PERIZIA PSICHIATRICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
L'apprezzamento del giudice del merito circa l'esistenza dei gravi e fondati indizi, che rendono necessaria la perizia sullo stato di mente dell'imputato, costituisce un giudizio di fatto, incensurabile in Sede di legittimità, sempre che ne sia stata data corretta giustificazione sotto il profilo logico-giuridico.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 455, Cod. Proc. Pen. art. 456, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)