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Sez. 1, Sentenza n. 9595 del 27/06/1984 Ud. (dep. 06/11/1984) Rv. 166505 - 01

PROVA PENALE - PERIZIA - NEL DIBATTIMENTO - AMMISSIONE - PERIZIA PSICHIATRICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166505-01

PROVA PENALE - PERIZIA - NEL DIBATTIMENTO - AMMISSIONE - PERIZIA PSICHIATRICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

L'apprezzamento del giudice del merito circa l'esistenza dei gravi e fondati indizi, che rendono necessaria la perizia sullo stato di mente dell'imputato, costituisce un giudizio di fatto, incensurabile in Sede di legittimità, sempre che ne sia stata data corretta giustificazione sotto il profilo logico-giuridico.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 455, Cod. Proc. Pen. art. 456, Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)