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Sez. 1, Sentenza n. 9368 del 06/07/1987 Ud. (dep. 24/08/1987) Rv. 176594 - 01

PROVA PENALE - PERIZIA - PERIZIA PSICHIATRICA - NEL DIBATTIMENTO - NECESSITÀ DI GRAVI E FONDATI INDIZI DI INFERMITÀ MENTALE - ESTREMI - GIUDIZIO DI FATTO - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-07-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176594-01

PROVA PENALE - PERIZIA - PERIZIA PSICHIATRICA - NEL DIBATTIMENTO - NECESSITÀ DI GRAVI E FONDATI INDIZI DI INFERMITÀ MENTALE - ESTREMI - GIUDIZIO DI FATTO - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

La facoltà del giudice del dibattimento di disporre una perizia psichiatrica è consentita solo quando, a norma dell'art. 455 cod. proc. pen., risultino sussistenti gravi e fondati indizi che rendano necessaria un'indagine sullo stato di mente dell'imputato: deve cioè trattarsi di indizi relativi a vere e proprie infermità mentali e non già a mere anomalie del comportamento. Il giudizio sulla sussistenza, o meno, di tali indizi è riservato esclusivamente al giudice di merito ed è insindacabile in Sede di legittimità quando sia sorretto da adeguata motivazione, immune da vizi o errori logici. (Conf mass n 166505; (Conf mass n 166773; (Conf mass n 165044; (Conf mass n 162648).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)