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Sez. 3, Sentenza n. 1504 del 06/12/1983 Ud. (dep. 17/02/1984) Rv. 162706 - 01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - IMBARCAZIONE ESTERA - IMMISSIONE AL CONSUMO IN ACQUE TERRITORIALI ITALIANE - SOTTRAZIONE AL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI CONFINE - SANZIONE APPLICABILE: ART. 292 T.U. N. 43 DEL 1973.*
Stato
decisa il 1983-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162706-01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - IMBARCAZIONE ESTERA - IMMISSIONE AL CONSUMO IN ACQUE TERRITORIALI ITALIANE - SOTTRAZIONE AL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI CONFINE - SANZIONE APPLICABILE: ART. 292 T.U. N. 43 DEL 1973.*

Nell'ipotesi in cui un natante battente bandiera estera venga immesso al consumo nelle acque territoriali italiane, sottraendolo al pagamento dei diritti di confine - senza che la condotta criminosa si sia estrinsecata in altre modalità esecutive, altrimenti vietate dalla legge doganale -, la pena applicabile è quella prevista dall'art. 292 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 ("testo unico delle Disposizioni in materia doganale"). (V mass n 160195).*

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 216, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 291 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)