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Sez. 3, Sentenza n. 7443 del 08/04/1983 Ud. (dep. 14/09/1983) Rv. 160195 - 01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - IN GENERE - IMBARCAZIONE STRANIERA IN REGIME DI TEMPORANEA IMPORTAZIONE - USO IN ASSENZA DELLE CONDIZIONI PRESCRITTE DALLA CONVENZIONE DI GINEVRA 18 MAGGIO 1956 - SANZIONE APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1983-04-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160195-01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - IN GENERE - IMBARCAZIONE STRANIERA IN REGIME DI TEMPORANEA IMPORTAZIONE - USO IN ASSENZA DELLE CONDIZIONI PRESCRITTE DALLA CONVENZIONE DI GINEVRA 18 MAGGIO 1956 - SANZIONE APPLICABILE.*

Nell'ipotesi di uso nel territorio italiano di imbarcazione in regime di temporanea importazione quando manchino o siano venute a cessare le condizioni indicate nella convenzione di Ginevra del 18 maggio 1956, la pena applicabile è quella prevista dall'art. 292 legge 23 gennaio 1973 n. 43 e cioè la multa proporzionale ai diritti di confine evasi. Questo regime sanzionatorio riguarda tutte le imbarcazioni da diporto, indipendentemente che si tratti o meno di natanti abilitati alla navigazione d'altura. (V mass n 154957).*

Riferimenti normativi: Legge 03/11/1961 num. 1553, Legge 23/01/1973 num. 43 art. 216, Legge 23/01/1973 num. 43 art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)