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Sez. 3, Sentenza n. 463 del 13/01/2009 (Rv. 606044 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - DIRITTI COSTITUITI SULLA COSA IPOTECATA | Esecuzione forzata iniziata prima dell'apertura della successione - Opponibilità dell'ipoteca al coniuge titolare del diritto di abitazione ex art. 540 cod. civ. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606044-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - DIRITTI COSTITUITI SULLA COSA IPOTECATA

Il creditore ipotecario può opporre il proprio titolo al coniuge del debitore che, alla morte di questi, abbia acquistato "ex" art. 540 cod. civ. il diritto di abitazione sulla casa familiare. Ne consegue che la procedura esecutiva già iniziata prima della morte del debitore può validamente proseguire nei confronti del coniuge di quest'ultimo, al quale spetta solo l'attribuzione del controvalore monetario del suo diritto, nel caso di eccedenza del ricavato della vendita forzata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 540 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2913

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)