Sez. 2, Sentenza n. 14594 del 30/07/2004 (Rv. 575148 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - IN GENERE | Coniuge superstite - Diritto di abitazione della casa adibita a residenza familiare - Conversione del diritto nel suo equivalente monetario - Presupposti - Fattispecie.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - IN GENERE
Il principio della conversione del diritto di abitazione spettante al coniuge superstite nel suo equivalente monetario nell'ipotesi in cui la residenza familiare del "de cuius" sia ubicata in un immobile in comproprietà, - e, per la l'indivisibilità dell'immobile, non possa attuarsi il materiale distacco della porzione spettante al coniuge qualora l'immobile stesso venga assegnato per intero ad altro condividente - è applicabile anche all'ipotesi (quale quella di specie) in cui, a seguito della vendita all'incanto dell'immobile ritenuto indivisibile, si verrebbe inevitabilmente a creare la convergenza sullo stesso bene del diritto di proprietà acquisito dal terzo aggiudicatario e del diritto di abitazione spettante al coniuge superstite (risultando concretamente impossibile la separazione della porzione dell'immobile spettante a quest'ultimo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 540 CORTE COST., Cod. Civ. art. 649, Cod. Civ. art. 1024
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)