Sez. L, Sentenza n. 1101 del 04/02/1987 (Rv. 450662 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE - PRINCIPIO GENERALE DI PARITÀ DI TRATTAMENTO - INESISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE - PRINCIPIO GENERALE DI PARITÀ DI TRATTAMENTO - INESISTENZA.*
Nel rapporto di lavoro di diritto privato non vige un generalizzato principio di eguaglianza che imponga al datore di lavoro una parità di trattamento tra i suoi dipendenti, né l'eventuale disparità di trattamento costituisce un vizio invalidante ex art. 15 stat. Lavoratori ove non si accompagni anche ad un motivo di discriminazione sindacale, politica, religiosa o razziale. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale - adito da un dipendente dell'ENEL che lamentava l'illegittima esclusione da un concorso interno per non aver maturato l'anzianità minima per parteciparvi, allegando che in precedenza l'ENEL aveva consentito la partecipazione ad altro analogo concorso da parte di un dipendente nella stessa sua situazione di anzianità di servizio - aveva negato Rilevanza alla denunciata disparità di trattamento). (V 4477/83, mass n 429364).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2094, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)