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Sez. L, Sentenza n. 4477 del 04/07/1983 (Rv. 429364 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - TRATTAMENTO RISERVATO AI LAVORATORI AVENTI DETERMINATE MANSIONI DA UN ACCORDO AZIENDALE - ESTENSIONE AD ALTRI LAVORATORI ESPLETANTI LE STESSE MANSIONI MA NON IN POSSESSO DELLA QUALIFICA RICHIESTA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429364-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - TRATTAMENTO RISERVATO AI LAVORATORI AVENTI DETERMINATE MANSIONI DA UN ACCORDO AZIENDALE - ESTENSIONE AD ALTRI LAVORATORI ESPLETANTI LE STESSE MANSIONI MA NON IN POSSESSO DELLA QUALIFICA RICHIESTA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Nel nostro ordinamento non esiste un principio generale di parità di trattamento retributivo nei rapporti di lavoro, non essendo un siffatto principio desumibile né dall'art. 36 della Costituzione, che fissa il principio della proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione (peraltro non comprendente i compensi integrativi di carattere accessorio) con riferimento al singolo rapporto di lavoro ed a prescindere da qualsiasi comparazione intersoggettiva, né dall'art. 3 della stessa Costituzione, che impone l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge ma non anche nell'ambito degli accordi privatistici, come i contratti collettivi, i quali, ancorché resi efficaci erga omnes, non perdono la loro natura di Atti di autonomia negoziale. Conseguentemente l'estensione del trattamento riservato ai lavoratori aventi una una determinata mansione da un accordo aziendale anche ad altri lavoratori espletanti le stesse mansioni ma non in possesso della qualifica richiesta può trovare fondamento solo nelle clausole della disciplina collettiva, che va interpretata anche in relazione alla eventuale prassi aziendale da accertarsi nei suoi presupposti specifici. (Conf 4178/76, mass n 382856).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 14/07/1959 num. 741 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)