Sez. 1, Sentenza n. 341 del 17/01/1983 (Rv. 425140 - 01)
RELIGIONE, CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTÀ DEL VATICANO - ENTI ECCLESIASTICI - RAPPRESENTANZA - PROCURATORI NEGOZIALI E ORGANI DELL'ENTE - FACOLTÀ DI OBBLIGARSI CAMBIARIAMENTE PER QUEST'ULTIMO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
RELIGIONE, CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTÀ DEL VATICANO - ENTI ECCLESIASTICI - RAPPRESENTANZA - PROCURATORI NEGOZIALI E ORGANI DELL'ENTE - FACOLTÀ DI OBBLIGARSI CAMBIARIAMENTE PER QUEST'ULTIMO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Non può qualificarsi imprenditore un ente o una casa religiosa che svolga un'attività economica meramente strumentale o accessoria rispetto ai suoi fini istituzionali di natura religiosa o assistenziale, ed anche in tal caso, pertanto, si applica la regola dettata dall'art. 12 della legge cambiaria, secondo la quale la facoltà del procuratore negoziale o del rappresentante organico dell'ente di obbligarsi per quest'ultimo non fa presumere anche la facoltà di obbligarsi cambiariamente, salvo prova contraria. (V 5770/79, mass n 402411).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)