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Sez. 1, Sentenza n. 341 del 17/01/1983 (Rv. 425140 - 01)

RELIGIONE, CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTÀ DEL VATICANO - ENTI ECCLESIASTICI - RAPPRESENTANZA - PROCURATORI NEGOZIALI E ORGANI DELL'ENTE - FACOLTÀ DI OBBLIGARSI CAMBIARIAMENTE PER QUEST'ULTIMO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425140-01

RELIGIONE, CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTÀ DEL VATICANO - ENTI ECCLESIASTICI - RAPPRESENTANZA - PROCURATORI NEGOZIALI E ORGANI DELL'ENTE - FACOLTÀ DI OBBLIGARSI CAMBIARIAMENTE PER QUEST'ULTIMO - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Non può qualificarsi imprenditore un ente o una casa religiosa che svolga un'attività economica meramente strumentale o accessoria rispetto ai suoi fini istituzionali di natura religiosa o assistenziale, ed anche in tal caso, pertanto, si applica la regola dettata dall'art. 12 della legge cambiaria, secondo la quale la facoltà del procuratore negoziale o del rappresentante organico dell'ente di obbligarsi per quest'ultimo non fa presumere anche la facoltà di obbligarsi cambiariamente, salvo prova contraria. (V 5770/79, mass n 402411).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)