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Sez. 1, Sentenza n. 5770 del 09/11/1979 (Rv. 402411 - 01)

RELIGIONE, CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTA DEL VATICANO - ENTI ECCLESIASTICI - RAPPRESENTANZA - ORGANI ESTERNI - EMISSIONE DI CAMBIALI - OBBLIGAZIONE RELATIVA DELL'ENTE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1979-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402411-01

RELIGIONE, CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA - CITTA DEL VATICANO - ENTI ECCLESIASTICI - RAPPRESENTANZA - ORGANI ESTERNI - EMISSIONE DI CAMBIALI - OBBLIGAZIONE RELATIVA DELL'ENTE - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Le Disposizioni dettate dal primo e dal secondo comma dell'art 12 della legge cambiaria (RD 14 dicembre 1933 n 1669), in forza delle quali, rispettivamente, la facolta generale di obbligarsi in nome e per conto altrui non fa presumere la facolta di obbligarsi cambiariamente (salvo prova contraria), mentre la medesima facolta, in nome e per conto di un commerciante, comprende anche quella di obbligarsi cambiariamente (salvo diversa previsione dell'atto di rappresentanza), trovano applicazione tanto nell'ipotesi di rappresentanza volontaria o legale in senso stretto, quanto nell'ipotesi di rappresentanza derivante da rapporto organico fra persona fisica ed ente collettivo. Pertanto, l'ente ecclesiastico, che non abbia la qualita di imprenditore commerciale, in relazione al carattere meramente accessorio o strumentale delle attivita economiche rispetto a quelle istituzionali di natura religiosa ed assistenziale (nella specie, opera don guanella), non puo essere obbligato per le cambiali emesse da sacerdoti ad esso appartenenti, che abbiano operato in qualita di suoi organi esterni (nella specie, trattandosi di economi preposti all'amministrazione di case periferiche dell'opera).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)