Sez. 5, Sentenza n. 419 del 05/12/1984 Ud. (dep. 14/01/1985) Rv. 167416 - 01
COMPETENZA PENALE - CONNESSIONE DI PROCEDIMENTI - EFFETTI - SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO - LIMITAZIONE ALLA FASE ISTRUTTORIA - RIUNIONE DI GIUDIZI - PENDENZA DEI PROCEDIMENTI CONNESSI AVANTI IL MEDESIMO GIUDICE - NECESSITÀ - DEROGA IN VISTA DI UNA POSSIBILE CONTINUAZIONE DEL REATO - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA PENALE - CONNESSIONE DI PROCEDIMENTI - EFFETTI - SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO - LIMITAZIONE ALLA FASE ISTRUTTORIA - RIUNIONE DI GIUDIZI - PENDENZA DEI PROCEDIMENTI CONNESSI AVANTI IL MEDESIMO GIUDICE - NECESSITÀ - DEROGA IN VISTA DI UNA POSSIBILE CONTINUAZIONE DEL REATO - ESCLUSIONE.*
Le regole della connessione dei procedimenti con i conseguenti effetti sullo spostamento di Competenza sono dettate per la fase istruttoria, superata la quale, trova applicazione l'art. 413 cod. proc. pen. che subordina la riunione dei procedimenti connessi alla condizione che essi siano pendenti dinanzi allo stesso giudice al quale perciò devono essere pervenuti in base a spostamento precedentemente disposto in periodo istruttorio. A tale principio non può derogarsi neppure in vista di una possibile continuazione del reato la quale, per determinare lo spostamento di Competenza ex art. 39 cod. proc. pen. deve essere accertata prima dell'investitura del giudice. (Conf mass n 165484; (Conf mass n 164423; (Conf mass n 152800).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 39 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 47, Cod. Proc. Pen. art. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)