Sez. 5, Sentenza n. 2813 del 20/11/1981 Ud. (dep. 17/03/1982) Rv. 152800 - 01
COMPETENZA PENALE - CONNESSIONE DI PROCEDIMENTI - IN GENERE - DEROGA ALLA COMPETENZA - ESTENSIONE ALLA FASE DEL GIUDIZIO - ESCLUSIONE - DEDUZIONE DEL VINCOLO DELLA CONTINUAZIONE - IRRILEVANZA.*
COMPETENZA PENALE - CONNESSIONE DI PROCEDIMENTI - IN GENERE - DEROGA ALLA COMPETENZA - ESTENSIONE ALLA FASE DEL GIUDIZIO - ESCLUSIONE - DEDUZIONE DEL VINCOLO DELLA CONTINUAZIONE - IRRILEVANZA.*
Nella fase del giudizio la riunione dei procedimenti connessi è subordinata alla condizione che il giudice sia territorialmente competente per tutti i reati, e la regola non soffre eccezione neppure in vista di un possibile riconoscimento della continuazione. Ciò perché la deroga alla Competenza per ragioni di connessione può aver luogo nella sola fase istruttoria, trovando nelle fasi successive applicazione l'art. 413 cod. proc. pen., a norma del quale la riunione dei giudizi è possibile in quanto giovi alla speditezza dei procedimenti, e non gioverebbe certo alla speditezza dei procedimenti la riunione di giudizi pendenti davanti a giudici diversi. (Conf mass n 146334; (Conf mass n 146330).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 48, Cod. Proc. Pen. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 519
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)