Sez. 1, Sentenza n. 1831 del 07/10/1970 (Rv. 347809 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - INDENNITA - INTERESSI - OCCUPAZIONE NON ESEGUITA - SOGGETTO RIMASTO NEL GODIMENTO DEL FONDO - DIRITTO AGLI INTERESSI - INSUSSISTENZA - MANCATA COLTIVAZIONE DEL FONDO - IRRILEVANZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - INDENNITA - INTERESSI - OCCUPAZIONE NON ESEGUITA - SOGGETTO RIMASTO NEL GODIMENTO DEL FONDO - DIRITTO AGLI INTERESSI - INSUSSISTENZA - MANCATA COLTIVAZIONE DEL FONDO - IRRILEVANZA.*
Gli interessi sulla indennita di espropriazione non rappresentano che un modo per ristorare il soggetto, che abbia perduto la disponibilita del fondo, del sacrificio sopportato. Pertanto tali interessi non sono dovuti nel caso in cui il sacrificio non si sia avuto, per essere il soggetto rimasto nel pieno godimento del fondo, non avendo avuto seguito l'autorizzata occupazione. Ne la considerazione che, per la possibilita di una occupazione definitiva in qualunque momento, il soggetto sia indotto a trascurare la coltivazione del fondo con conseguente minor reddito puo indurre a contrario avviso. In tale ipotesi, difatti, il lamentato pregiudizio non deriverebbe dalla autorizzata occupazione d'urgenza, ma troverebbe causa unica, diretta ed esclusiva nel comportamento dello stesso soggetto che, pur potendo contare con sicurezza, sul diritto di ottenere il giusto prezzo che, al momento dell'espropriazione, avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione, preferi, in base ad una errata valutazione della situazione, trascurare di compiere tutte quelle attivita necessarie per una normale gestione del fondo.*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 72, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)