Sez. L, Sentenza n. 2036 del 23/03/1983 (Rv. 426890 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - IN GENERE - AVVOCATI E PROCURATORI LEGATI A DETTO ENTE DA UN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DI NATURA PARASUBORDINATA - CONVENZIONE RELATIVA - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DELLA NULLITÀ DELLA PARTE ECONOMICA DI ESSA - CONSEGUENZE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - IN GENERE - AVVOCATI E PROCURATORI LEGATI A DETTO ENTE DA UN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DI NATURA PARASUBORDINATA - CONVENZIONE RELATIVA - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DELLA NULLITÀ DELLA PARTE ECONOMICA DI ESSA - CONSEGUENZE.*
Ove - con giudizio di fatto immune da vizi logici e giuridici - rimanga accertato dal giudice del merito la nullità (per contrasto con l'art. 24 della legge 13 giugno 1942 n. 794) di tutta la parte economica della convenzione stipulata dall'i.N.A.M. con avvocati e procuratori a detto ente legati da un rapporto di collaborazione professionale di natura parasubordinata, ne deriva, stante l'inapplicabilità del secondo comma dell'art. 1419 cod. civ., che la liquidazione delle spettanze del professionista va legittimamente effettuata in base alle tariffe professionali, entro i limiti minimi e massimi e secondo l'opera effettivamente svolta. (V 4114/80, mass n 408017; (V 4113/80, mass n 408014; (V 3777/80, mass n 407619).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)