Sez. 2, Sentenza n. 4113 del 30/06/1980 (Rv. 408014 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITA - CONVENZIONE DELL'INAM CON PROCURATORI ED AVVOCATI LIBERI PROFESSIONISTI - ESCLUSIONE DELLA CAUSA GRATUITA, DEDUCIBILE DALL'ESAME COMPLESSIVO DELLA CONVENZIONE - SUSSISTENZA DI UNA VIOLAZIONE DEI MINIMI TARIFFARI - NULLITA INSANABILE - CONSEGUENZE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - INDEROGABILITA - CONVENZIONE DELL'INAM CON PROCURATORI ED AVVOCATI LIBERI PROFESSIONISTI - ESCLUSIONE DELLA CAUSA GRATUITA, DEDUCIBILE DALL'ESAME COMPLESSIVO DELLA CONVENZIONE - SUSSISTENZA DI UNA VIOLAZIONE DEI MINIMI TARIFFARI - NULLITA INSANABILE - CONSEGUENZE.*
Con riguardo alla convenzione stipulata dall'INAM con procuratori ed avvocati liberi professionisti (cosiddetti 'legali esternì), per regolamentare, in via obbligatoria, i patti e le clausole cui sottoporre i singoli futuri rapporti di prestazione d'opera professionale, qualora, dall'esame complessivo degli accordi di detta convenzione nella parte in cui disciplinano l'assetto dei contrapposti interessi economici, risulti esclusa la causa gratuita, si che debba ritenersene l'onerosita, l'indicata parte della convenzione medesima e per intero affetta da nullita, non sanabile ancorche vi siano stati Atti di esecuzione, se si traduce globalmente valutata, in una violazione dei minimi inderogabili previsti dalle tariffe professionali (art 24 della legge 13 giugno 1942 n 794). In tale situazione, restando inapplicabile il contenuto economico della convenzione, le spettanze del professionista vanno liquidate in base alle predette tariffe, entro i limiti minimi e massimi e secondo l'opera concretamente svolta. (Conf 3777/80; (Conf 3681/80).*
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)