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Sez. 2, Sentenza n. 1869 del 20/07/1967 (Rv. 328791 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - CONTRIBUTI - INDEBITAMENTE VERSATI - SANATORIA PREVISTA DALL'ART 8 DEL DPR N 818 DEL 1957 - INESISTENZA DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - INAPPLICABILITA - RISCATTO DI SERVIZIO STATALE NON DI RUOLO - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1967-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328791-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - CONTRIBUTI - INDEBITAMENTE VERSATI - SANATORIA PREVISTA DALL'ART 8 DEL DPR N 818 DEL 1957 - INESISTENZA DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - INAPPLICABILITA - RISCATTO DI SERVIZIO STATALE NON DI RUOLO - EFFETTI.*

La disposizione eccezionale dell'art. 8 del d. P. R. 26 aprile 1957 n. 818, secondo la quale debbono essere acquisiti alle singole gestioni e, quindi, accreditati, agli effetti del diritto alle prestazioni assicurative, i contributi indebitamente versati, allorche l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre cinque anni alla data di effettuazione del versamento medesimo, non puo essere invocata al di fuori dell'esistenza di un valido rapporto di Assicurazione generale obbligatoria con l' i. N. P. S., ossia al di fuori della possibilita di instaurarlo o di mantenerlo. (applicazione al caso di assicurato presso l' i n P S che, in forza del servizio non di ruolo prestato presso l' amministrazione statale e dei relativi contributi versati, aveva riscattato detto servizio non di ruolo, ai fini del trattamento di quiescenza a carico dello stato, dopo il suo inquadramento in ruolo, determinando cosi la caducazione, con effetto retroattivo, del rapporto assicurativo con l' i n P S, ai sensi dell'art. 9, terzo comma, del d l 7 aprile 1948, n. 262, e del principio stabilito dall'art. 38 del R. d. l. 4 ottobre 1935, n. 1827 che vieta il cumulo, in favore dello stesso soggetto, del trattamento pensionistico a carico dell' i n P S e del trattamento di quiescenza a carico dello stato.*

Riferimenti normativi: Legge 27/04/1957 num. 858 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)