Sez. 4, Sentenza n. 1610 del 08/03/1988 Ud. (dep. 06/02/1989) Rv. 180379 - 01
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - POSSIBILITÀ DI PREVEDERE L'EVENTO - IN MATERIA ANTINFORTUNISTICA - ACCERTAMENTO - GIUDIZIO SUL FATTO - RAVVISABILITÀ - FATTISPECIE.*
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - POSSIBILITÀ DI PREVEDERE L'EVENTO - IN MATERIA ANTINFORTUNISTICA - ACCERTAMENTO - GIUDIZIO SUL FATTO - RAVVISABILITÀ - FATTISPECIE.*
In tema di colpa, la possibilità di prevedere, o meno, una determinata situazione di pericolo per i lavoratori addetti costituisce una questione di fatto che va esaminata di volta in volta nella sua concretezza, con espresso riferimento agli antecedenti storici ed all'evolversi, non soltanto prossimo, ma - occorrendo - anche nel medio e lungo tempo della situazione reale, sempreché siano rilevabili collegamenti effettivi con gli accadimenti. (fattispecie di macchina operatrice difettosa: l'avere ripetuto il colpo, benché l'operatore non avesse premuto il pulsante una seconda volta, fu, dal giudice del merito, ritenuto accadimento prevedibile (ed ascritto a colpa del capo officina), una volta che in passato erano state rilevate anomalie nel funzionamento della macchina, che ne avrebbero imposto, cautelativamente, la disattivazione, la segnalazione dell'inconveniente all'imprenditore, e, ove necessario, l'invio della stessa al fabbricante, per la necessaria revisione. La Corte ha ritenuto incensurabile tale accertamento sul fatto). (V mass n 176497).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)