Sez. 5, Sentenza n. 4320 del 26/03/2002 (Rv. 553286 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Conciliazione - Condizioni - Instaurazione del rapporto processuale mediante deposito del ricorso solo presso l'Ufficio finanziario - Esclusione - Deposito del ricorso presso la Commissione tributaria ai sensi del d.P.R. n. 636 del 1972 - Necessità - Mancato adempimento - Conseguenze - Inefficacia della conciliazione - Configurabilità .
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE
La conciliazione giudiziale, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 546 del 1992, presuppone non soltanto la formale contestazione della pretesa erariale nei confronti dell'amministrazione ma anche che i soggetti interessati siano parti di un processo tributario pendente, il quale difetta quando il contribuente non abbia mai depositato o spedito, ai sensi dell'art. 17, primo comma, d.P.R. n. 636 del 1972, nel testo modificato dall'art. 8 d.P.R. n. 739 del 1981, l'originale del ricorso alla segreteria della Commissione tributaria (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretto il comportamento dell'Amministrazione finanziaria che aveva ritenuta non validamente proposta la domanda di conciliazione giudiziale del contribuente, il quale si era limitato ad inviare il ricorso solo all'Ufficio e non anche alla Commissione tributaria di primo grado).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 17 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)