Sez. 5, Sentenza n. 12314 del 06/10/2001 (Rv. 549533 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Conciliazione - Natura - Condizioni - Formale contestazione della pretesa erariale - Sufficienza - Esclusioni - Instaurazione del rapporto processuale mediante deposito del ricorso notificato presso la segreteria della commissione tributaria - Necessità - Mancato deposito del predetto atto - Conseguenze - Inefficacia della conciliazione - Configurabilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE
La conciliazione in materia tributaria è concepita dall'art. 48, comma quinto, del d.P.R. n. 546 del 1992 come una forma di composizione convenzionale della lite nella sede del processo, con la conseguenza che essa postula non soltanto la formale contestazione della pretesa erariale nei confronti dell'amministrazione, ma anche l'instaurazione del rapporto processuale con l'organo giudicante mediante deposito del ricorso notificato presso la segreteria della commissione tributaria, la cui mancanza determina la inefficacia della conciliazione medesima.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)