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Sez. 1, Sentenza n. 9655 del 19/08/1992 (Rv. 478570 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Amministrazione controllata - In genere | Credito liquido ed esigibile anteriore alla amministrazione controllata e debito sorto nel corso della medesima - Compensazione legale ex art. 56 legge fallimentare - Applicabilità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1992-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478570-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Amministrazione controllata - In genere

La compensazione legale prevista dall'art. 56 legge fall. non opera tra un credito liquido ed esigibile anteriore all'ammissione del debitore all'amministrazione controllata ed un debito sorto (in danno del titolare di tale credito) nel corso della medesima amministrazione controllata, atteso che i crediti anteriori all'inizio della procedura si cristallizzano, ai sensi del combinato disposto degli artt. 188 e 168 legge fall., con l'inizio di tale procedura. Ne consegue che l'esigibilità del credito, la quale costituisce un requisito della compensazione (art. 1243 cod. proc. civ.), viene meno, in via temporanea, se la procedura si evolve positivamente, ovvero in via definitiva, nell'ipotesi di consecuzione di procedure, quando, previa la revoca, anche implicita, dell'amministrazione controllata, segue l'ammissione al concordato preventivo ovvero la dichiarazione di fallimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1243, Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST., Legge Falliment. art. 168, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 168, Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)