Sez. 1, Sentenza n. 280 del 10/01/2001 (Rv. 543038 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - IN GENERE | Credito liquido ed esigibile sorto in epoca antecedente all'ammissione dell'imprenditore alla procedura di amministrazione controllata - Compensabilità con somme riscosse nel corso della procedura stessa in virtù di precedente cessione di credito a scopo di garanzia - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - IN GENERE
Il debito liquido ed esigibile dell'imprenditore, preesistente all'ammissione dell'imprenditore stesso alla procedura di amministrazione controllata, non può essere compensato con i crediti per somme riscosse dal creditore nel corso di tale procedura in virtù di cessione di credito a scopo di garanzia intervenuta prima dell'ammissione del debitore alla procedura di amministrazione controllata, atteso che il debito restitutorio delle somme riscosse dal cessionario non può ritenersi sorto nel momento stesso in cui fu stipulata la cessione del credito, ma soltanto in quello successivo della effettiva riscossione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST., Legge Falliment. art. 169 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 169 CORTE COST., Legge Falliment. art. 198, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 198, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)