Sez. 1, Sentenza n. 5683 del 01/12/1978 (Rv. 395472 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - OMESSA AUDIZIONE DI IMPRENDITORE IRREPERIBILE E NON PIU IN ATTIVITA DA ALCUNI MESI - NULLITA DELLA SENTENZA DI FALLIMENTO - ESCLUSIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - OMESSA AUDIZIONE DI IMPRENDITORE IRREPERIBILE E NON PIU IN ATTIVITA DA ALCUNI MESI - NULLITA DELLA SENTENZA DI FALLIMENTO - ESCLUSIONE.*
La mancata audizione dell'imprenditore, a norma dell'art 15 legge fallimentare, non determina la nullita della sentenza dichiarativa di fallimento se il fallendo, anteriormente alla detta sentenza, aveva da mesi cessato l'attivita, rendendosi irreperibile. Ricorre, infatti, una di quelle ipotesi in cui la decisione della Corte costituzionale n 141 del 16 luglio 1970 ha escluso - di fronte ad atteggiamenti di operatori economici non conformi ai dettami della legge ed ai canoni della deontologia professionale - che sussista l'Obbligo di preventiva convocazione del debitore per procedere alla di lui audizione in camera di consiglio.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)