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Sez. 1, Sentenza n. 2174 del 02/03/1987 (Rv. 451406 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - RIPETUTI TRASFERIMENTI DELLA RESIDENZA O DELLA ABITAZIONE - SEGNALAZIONI ANAGRAFICHE - SUSSISTENZA - IMPOSSIBILITÀ DI PROVVEDERE ALLA CONVOCAZIONE DELL'IMPRENDITORE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451406-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - RIPETUTI TRASFERIMENTI DELLA RESIDENZA O DELLA ABITAZIONE - SEGNALAZIONI ANAGRAFICHE - SUSSISTENZA - IMPOSSIBILITÀ DI PROVVEDERE ALLA CONVOCAZIONE DELL'IMPRENDITORE - ESCLUSIONE.*

La preventiva convocazione del debitore in camera di consiglio, prescritta dall'art. 15 del R. d. 16 marzo 1942 n. 267 (nel testo fissato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 141 del 1970), al fine della validità della dichiarazione di fallimento, non può essere omessa per il solo fatto che egli abbia ripetutamente trasferito da un comune all'altro la propria residenza, ovvero la propria abitazione nell'ambito dello stesso comune, qualora di questi spostamenti abbia dato le dovute segnalazioni anagrafiche, e non vi siano elementi che evidenzino il carattere fittizio delle relative annotazioni, atteso che, in tale situazione, non è configurabile, quale ragione di esenzione dall'applicazione della citata norma, un'impossibilità di provvedere alla suddetta convocazione per comportamento imputabile al debitore medesimo. (V 5683/78, mass n 395472).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)