diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 15194 del 30/06/2006 (Rv. 593837 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata ex art. 2-quinquies del d.l. n. 564 del 1994 - Presentazione della domanda - Effetti - Potere di accertamento ulteriore, da parte dell'ufficio tributario - Preclusione - Fondamento - Applicabilità del beneficio prima della notifica di atti di accertamento.
Stato
decisa il 2006-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593837-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, la presentazione della domanda di definizione agevolata delle liti pendenti, ex art. 2-quinquies del d.l. 30 settembre 1994, n. 564 (convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656), produce l'effetto di precludere all'ufficio tributario il potere di accertamento ulteriore, tanto "in malam partem" quanto "in bonam partem", riservando al contribuente un trattamento tributario premiale mediante una disciplina derogatoria introduttiva di un accertamento speciale temporaneo - oggetto di una scelta del contribuente stesso - che vincola il potere dell'ufficio e lo riduce alla verifica dei criteri parametrici di determinazione automatica del "quantum" dell'imposta. Un siffatto istituto è applicabile non solo alle liti effettivamente pendenti, originate da un atto impositivo notificato entro la data del 31 dicembre 1994 indicata al comma 1, ma anche a quelle meramente potenziali, che potrebbero conseguire ad altri atti, "ivi compresi i processi verbali di constatazione [atto notificato, nella specie, nel detto termine] per i quali non sia stato ancora notificato atto di imposizione"; il pagamento della somma dovuta a definizione della lite può, in tali casi, essere effettuato anche prima della notifica dell'atto di accertamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)