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Sez. 5, Sentenza n. 5077 del 12/03/2004 (Rv. 571048 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata ex art. 2 "quinquies" del D.L n. 564 del 1994 - Presentazione della domanda - Effetti - Potere di accertamento ulteriore, da parte dell'ufficio tributario, anche in sede di autotutela - Preclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571048-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, la presentazione della domanda di definizione agevolata delle liti pendenti, ex art. 2 "quinquies" del D.L. 30 settembre 1994, n. 564 (convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656), produce l'effetto di precludere all'ufficio tributario il potere di accertamento ulteriore, anche, in particolare, in sede di autotutela (tanto "in malam partem", quanto "in bonam partem"): ciò sia perché la citata normativa costituisce un atto di condono tributario premiale - che contiene una disciplina derogatoria introduttiva di un accertamento speciale temporaneo, il quale può essere oggetto di una scelta del contribuente vincolante per l'ufficio - , sia perché il potere dell'ufficio è ridotto a quello di verificare l'applicazione dei criteri parametrici di determinazione automatica della quantità del contenuto dell'imposta, sia, infine, perché manca il presupposto dell'interesse pubblico specifico per l'esercizio del potere di autotutela.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)