diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1980 del 19/05/1975 (Rv. 375685 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - AZIONE PER IL PAGAMENTO DEI CREDITI NON SODDISFATTI - PRECLUSIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1975-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375685-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) - AZIONE PER IL PAGAMENTO DEI CREDITI NON SODDISFATTI - PRECLUSIONE - INAMMISSIBILITA.*

La dichiarazione del lavoratore di essere stato soddisfatto di ogni sua spettanza e di non aver null'altro a pretendere dal proprio datore di lavoro, in quanto espressione del mero convincimento di essere stato soddisfatto di ogni Competenza, non ha efficacia negoziale e non e di ostacolo a che sia richiesta la tutela giurisdizionale per i crediti che non siano stati effettivamente soddisfatti. (Conf 1488/74, mass n 369596; 1992/70, mass n 348059).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)